PATTO DI NON CONCORRENZA

Il patto di non concorrenza è una clausola contrattuale con cui il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per limitare l’attività del dipendente una volta terminato il rapporto di lavoro. É quindi un patto, che deve risultare da atto scritto, differente dal contratto di lavoro e autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).
Il divieto di concorrenza non riguarda solo la concorrenza sleale, ma qualsiasi tipo di attività concorrenziale, anche se lecita.
Tramite questo accordo, infatti, viene limitata la possibilità all’ex dipendente o collaboratore di svolgere attività in concorrenza con l’azienda per un determinato periodo ed entro una determinata area geografica al termine del rapporto di lavoro.
La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 2125, 2596 e 1751 bis del codice civile e stabilisce che, per essere valida, la clausola din non concorrenza deve essere redatta in forma scritta, non deve avere una durata superiore a quella stabilita dalla legge italiana (5 anni per dirigenti e 3 anni per gli altri lavoratori), deve includere limitazioni di luogo, tempo e oggetto e deve prevedere un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro che sia proporzionale alla durata dell’obbligo di non concorrenza. Il mancato rispetto del patto di non concorrenza da parte del lavoratore costituisce illecito contrattuale. Il datore di lavoro può quindi agire giudizialmente nei confronti dell’ex lavoratore per ottenere l’adempimento del patto (procedura d’urgenza ex articolo 700 codice procedura civile), nonché il risarcimento dei danni provocati dalla violazione.

E’ possibile accertare la violazione del patto di non concorrenza tra aziende o tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Le indagini e le investigazioni aziendali che l’Istituto S.i.r.i.o. svolge per imprese e società permettono di ottenere elementi di prova certi e inconfutabili che saranno raccolti in un dossier investigativo e potrà essere utilizzato in giudizio.


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