Indagini Difensive
L’Istituto S.i.r.i.o. svolge indagini difensive a supporto delle tesi difensive degli studi legali al fine di ottenere prove utilizzabili in giudizio. www.istitutosirio.it
Tra le disposizioni maggiormente importanti per il concreto svolgimento delle indagini difensive, l’art. 327- bis comma 2 c.p.p. precisa che la facoltà di svolgere attività investigativa viene riconosciuta al difensore “in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”
L’attività investigativa difensiva può essere compiuta non solo durante le indagini preliminari, bensì anche nella sola eventualità che si instauri un procedimento penale e nelle fasi successive, quali il giudizio di primo grado e di appello, oltre che nella fase esecutiva, al fine di pervenire ad una revisione del giudicato.
Il pubblico ministero, titolare dell’interesse pubblico nel processo penale, ha l’obbligo di rendere noti tutti gli elementi acquisisti durante lo svolgimento delle proprie indagini, mentre il difensore, in virtù della natura e dello scopo della propria attività, ha diritto a decidere autonomamente se e quando esternare i risultati raccolti, senza alcun obbligo a depositare gli eventuali elementi sfavorevoli al proprio assistito: tale principio si applica anche ai risultati dell’attività investigativa suppletiva ed integrativa.
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